Plusvalenza Superbonus Prima Casa
La plusvalenza per le cessioni di immobili ristrutturati con il Superbonus non scatta, se la casa è stata adibita ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l’acquisto e la vendita.
La delimitazione del perimetro applicativo della nuova ipotesi di tassazione è stata sancita dall’Agenzia con la circolare 13/E/2024 e mira a salvaguardare la detassazione di immobili per i quali può escludersi l’intento speculativo dell’operazione.
L’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 64 a 67) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 un’ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni. La plusvalenza configura un reddito diverso se non conseguito nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.
La nuova fattispecie impositiva si applica:
- per la prima cessione dell’immobile interessato da interventi ammessi al Superbonus;
- sia se il Superbonus è stato fruito direttamente in dichiarazione sia se si è optato per cessione/sconto ex art. 121 del D.L. n. 34/2020;
- a prescindere dalla durata del possesso delle unità oggetto degli interventi
Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie di immobili che sono state oggetto degli interventi agevolati ammessi al Superbonus, a prescindere dall’aliquota applicata (110, 90 o 70%).
Restano esclusi, invece, gli immobili:
- acquisiti per successione;
- adibiti ad abitazione principale del cedente/suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni ovvero per la maggior parte del periodo (inferiore a 10 anni) antecedente la cessione.
La citata circolare evidenzia, inoltre che, trattandosi di modifica inclusa nell’art. 67 del TUIR, questa interessa i soli “redditi diversi” percepiti al di fuori dell’attività d’impresa/professionale.
In relazione al requisito temporale, in coerenza con altri chiarimenti rilasciati nel merito, per quanto riferiti a fattispecie diverse, l’Agenzia ritiene che per “data di conclusione degli interventi” vada fatto riferimento alle abilitazioni amministrative o alle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica (art. 6-bis, D.P.R. n. 380/2001) e dai regolamenti vigenti.