Concordato preventivo biennale

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13  recante

“Disposizioni in materia di  accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, il legislatore mette in moto la nuova disciplina ai fini fiscali

Nei confronti dei contribuenti esercenti attività d’impresa, dei professionisti che

aderiscono al regime forfetario (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre

2014, n. 190), per il solo periodo di imposta 2024, l’applicazione del concordato preventivo

viene limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.

A regime, l’Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, metterà a disposizione

dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche,

appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della

proposta.

Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici verranno resi disponibili rispettivamente

entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile.

La proposta di concordato viene elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati

dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla

base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali

completamente automatizzati, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La predetta metodologia tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle

redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al

periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti

tributari ovvero hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o

superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, compresi

interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con

sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non

concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di

rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni

applicabili.

Cause di esclusione

Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i

quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  1. a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno

dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in

presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;

  1. b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,

dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1

del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli

di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna viene equiparata la

sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

A regime, il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine previsto

dall’articolo 17, comma 1, del dpr del 7 dicembre 2001, n. 435.

Per il primo anno di applicazione, il contribuente può aderire alla proposta di concordato

entro il termine previsto dall’articolo 38 D.Lgs. n. 13 del 2024 per la presentazione della

dichiarazione annuale dei redditi, ovvero entro il 15 ottobre 2024.

 

Lo Studio è a disposizione qualora abbiate bisogno di assistenza su tale tematica