Bonus edilizi – blocco della cessione dei crediti e sconto in fattura

Nel CDM del 26/03/2024 è stato approvato un DL che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali.
In particolare, le disposizioni, volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia di bonus edilizi,
aboliscono le ipotesi di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura che residuavano dopo l’introduzione del DL n.
11/2023 (cd. decreto “blocca cessioni”).

Il decreto prevede quanto segue:
opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito: l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle
nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l’esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o
per la cessione del credito, in luogo della detrazione
comunicazione delle opzioni: al fine di acquisire, alla scadenza del termine previsto per l’invio del modello di Comunicazione
delle opzioni esercitate nel 2023 (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate,
viene esclusa l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, col pagamento di una minima
sanzione, l’invio della comunicazione fino al 15 ottobre 2024
comunicazione preventiva: al fine di garantire una adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economico-finanziarie
connesse ai bonus edilizi in via anticipata rispetto al momento in cui le relative fatture elettroniche sono caricate sullo SDI, sarà
introdotta una comunicazione preventiva nel momento dell’avvio del progetto dei lavori. È, inoltre, previsto, un
corredo sanzionatorio: l’omessa trasmissione di tali informazioni se relativa:
1) agli interventi già avviati: determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di €. 10.000
2) a nuovi interventi: è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
utilizzo prioritario per i ruoli impagati: al fine di evitare l’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dai bonus edilizi da parte di
soggetti (fornitore che ha concesso lo sconto in fattura / cessionario del credito) che abbiano debiti nei confronti dell’erario, si
dispone (come già previsto in altri casi) la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità di detti crediti
d’imposta in presenza:
1) di iscrizioni a ruolo/carichi affidati agli agenti della riscossione (avvisi di accertamento direttamente esecutivi) relativi
imposte erariali, per importi complessivamente superiori a €. 10.000
2) ove siano scaduti i termini di pagamento (es: 60 gg dalla notifica della cartella di pagamento) e purché non siano in
essere provvedimenti di sospensione/piani di dilazione (art. 19, Dpr 602/73) per i quali non sia intervenuta decadenza.
In quest’ultimo caso, secondo le indicazioni del Ministro Giancarlo Giorgetti, il contribuente dovrà prima compensare i ruoli scaduti,
presumibilmente tramite il mod. F24 Elide (con i codici tributo “RUOL”). Ad oggi il divieto di compensazione per ruoli scaduti superiori a
€. 1.500 è escluso per i crediti d’imposta che hanno natura “agevolativa”: ciò dovrebbe venir meno per i crediti che derivano dai bonus
edilizi.

Re.Fi.